
Filtro a
Struttura Composita
per il trattamento delle acque
potabili
Il D.M. 443 del 21-12-90, regola le disposizioni
tecniche concernenti le apparecchiature per il trattamento domestico
delle acque potabili.
In particolare, dal suddetto decreto riportiamo :
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( art.3 comma 2 )
che nessuna delle apparecchiature destinate alla correzione delle
caratteristiche chimiche, fisiche o microbiologiche delle acque potrà
essere propagandata o venduta sotto la voce generica di " depuratore
d'acqua ", ma solo con la precisa identificazione della specifica
azione svolta ( es. addolcitore ). Sui fogli illustrativi delle apparecchiature
deve essere chiaramente indicata, a cura del produttore, la conformità
alle presenti istruzioni mediante la frase " apparecchiature
ad uso domestico per il trattamento di acque potabili "
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( art.2 comma 2 )
gli addolcitori a scambio ionico sono quelle apparecchiature atte
a sostituire gli ioni costituenti la durezza dell'acqua con ioni di
sodio, allo scopo di diminuire od eliminare la formazione di depositi
calcarei consentendo un risparmio energetico e una riduzione nell'impiego
di detersivi
-
(art.2 comma 4 )
i sistemi ad osmosi inversa sono quelle apparecchiature che operano
sulla base del principio dell'osmosi inversa, ovvero del processo
chimico fisico di permeazione attraverso una membrana semipermeabile
allo scopo di ridurre il tenore salino dell'acqua.
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( art. 2 comma 8 )
i filtri a struttura composita consistono in apparecchiature che
all'azione meccanica e/o dei carboni attivi e/o di altre sostanze
, associno un'azione antibatterica comunque ottenuta
- ( art. 5. comma 1 )
filtri a carbone attivo: in considerazione dei documentati rischi di
prolificazione batterica e di rilascio incontrollato di microinquinanti,
i semplici filtri a carbone attivo da soli non sono ammessi per il trattamento
domestico delle acque potabili, a meno che non siano integrati con altri
materiali o dispositivi atti ad eliminare gli inconvenienti da essi
presentati. In tal caso essi rientrano fra quelli di cui all'art.4,
comma 6
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