Filtro a Struttura Composita
per il trattamento delle acque potabili

Il D.M. 443 del 21-12-90, regola le disposizioni tecniche concernenti le apparecchiature per il trattamento domestico delle acque potabili.
In particolare, dal suddetto decreto riportiamo :

  • ( art.3 comma 2 )
    che nessuna delle apparecchiature destinate alla correzione delle caratteristiche chimiche, fisiche o microbiologiche delle acque potrà essere propagandata o venduta sotto la voce generica di " depuratore d'acqua ", ma solo con la precisa identificazione della specifica azione svolta ( es. addolcitore ). Sui fogli illustrativi delle apparecchiature deve essere chiaramente indicata, a cura del produttore, la conformità alle presenti istruzioni mediante la frase " apparecchiature ad uso domestico per il trattamento di acque potabili "

  • ( art.2 comma 2 )
    gli addolcitori a scambio ionico sono quelle apparecchiature atte a sostituire gli ioni costituenti la durezza dell'acqua con ioni di sodio, allo scopo di diminuire od eliminare la formazione di depositi calcarei consentendo un risparmio energetico e una riduzione nell'impiego di detersivi


  • (art.2 comma 4 )
    i sistemi ad osmosi inversa sono quelle apparecchiature che operano sulla base del principio dell'osmosi inversa, ovvero del processo chimico fisico di permeazione attraverso una membrana semipermeabile allo scopo di ridurre il tenore salino dell'acqua.
  • ( art. 2 comma 8 )
    i filtri a struttura composita consistono in apparecchiature che all'azione meccanica e/o dei carboni attivi e/o di altre sostanze , associno un'azione antibatterica comunque ottenuta
  • ( art.4 comma 6 )
    filtri a struttura composita : potranno essere approvati dal Ministero della sanità qualora risulti , mediante adeguata documentazione la rispondenza al protocollo sperimentale [...]
  • ( art. 5. comma 1 )
    filtri a carbone attivo: in considerazione dei documentati rischi di prolificazione batterica e di rilascio incontrollato di microinquinanti, i semplici filtri a carbone attivo da soli non sono ammessi per il trattamento domestico delle acque potabili, a meno che non siano integrati con altri materiali o dispositivi atti ad eliminare gli inconvenienti da essi presentati. In tal caso essi rientrano fra quelli di cui all'art.4, comma 6